730 precompilato dal 15 Aprile: scheda pratica

Come l’anno scorso, anno di prima sperimentazione del 730 precompilato, anche quest’anno i contribuenti potranno scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate il proprio 730 a partire dal 15 Aprile (2016), con invio telematico possibile dal 2 Maggio al 7 Luglio (2016), tutto tramite il nuovo sito dedicato (vedi qui).

Della precompilazione si occupa l’Agenzia delle Entrate utilizzando i dati presenti nell’anagrafe tributaria (dichiarazioni precedenti), aggiungendovi quelli relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi (interessi passivi mutui, premi assicurativi, contributi, etc.) e i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta relativi ai redditi da lavoro o ai trattamenti pensionistici (cud, ora “certificazione unica”).

Dal 2016 scattano alcune novità. Prima di tutto l’ampliamento dei dati presenti, che ora includono le spese sanitarie (grazie anche al “sistema tessera sanitaria”), le spese universitarie, quelle funebri e le quote di spesa relative agli interventi edilizi per i quali si può fruire delle detrazioni fiscali del 50% (ristrutturazione edilizia) o del 65% (interventi di riqualificazione energetica). Diventa inoltre possibile per i coniugi presentare online il 730 precompilato “congiunto”, senza per forza dover fruire dell’assistenza di un intermediario. Infine il cittadino potrà scegliere, e sarà aiutato a farlo nella sezione “Cos’è e a chi interessa” del sito dedicato, se presentare il 730 o il modello UNICO persone fisiche precompilato.

La regola è la stessa dell’anno scorso: si può confermare il 730 così come lo si trova o si può correggerlo e/o integrarlo, direttamente online o tramite un intermediario (centro di assistenza fiscale, commercialista, proprio datore di lavoro abilitato).

Si ricorda che l’utilizzo del precompilato non è obbligatorio: è sempre possibile non fruirne e presentare il 730 tradizionale tramite un intermediario, compilandolo da soli o con l’aiuto dell’intermediario stesso.

Guida al 730 precompilato:

CHI RIGUARDA
In termini generali il 730 precompilato riguarda tutti i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, a prescindere dal fatto che abbiano già presentato la dichiarazione precedentemente, precompilata o meno.

Si fa presente che per pensionati o lavoratori dipendenti percettori di un unico reddito (che non abbiano quindi cambiato datore di lavoro nel 2015), ed eventualmente possessori dell’unica abitazione principale, la compilazione del 730 (e in generale la presentazione della dichiarazione dei redditi) non è obbligatoria.
In questi casi presentare il 730 (precompilato o meno) diventa semmai un’opportunità nel caso si possano detrarre spese ed oneri, anche perché i relativi accrediti avvengono direttamente in busta paga.
Ugualmente si chiarisce che il 730 precompilato può non essere utilizzato se si vuole effettuare la presentazione tradizionale tramite un intermediario (CAF, datore di lavoro, professionista).

Riguardo ai coniugi è diventato possibile, dal 2016, presentare un 730 precompilato congiunto direttamente online, anche senza assistenza di intermediari, distinguendosi tra “dichiarante” e “coniuge del dichiarante”.

COME SI SCARICA, CANALI DI INFORMAZIONE
Il 730 precompilato per i redditi 2015 viene reso disponibile telematicamente dal 15/4/2016 (data che rimarrà fissa per scaricare i 730 successivi).

Lo si potrà quindi scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o delegando un centro di assistenza fiscale (CAF) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro).  Per scaricarlo si dovrà ottenere una password ed un PIN relativi al servizio telematico Fisconline, reperibili online, presso gli uffici dell’Agenzia, per telefono o tramite accesso con la CNS (carta nazionale dei servizi). Vanno bene, per chi già le ha, anche le credenziali per l’accesso ai servizi online dell’INPS. Dal 2016 l’accesso può avvenire anche con le nuove credenziali del sistema SPID.

Per agevolare il contribuente l’Agenzia delle entrate ha messo a punto vari canali informativi:
Sito dedicato con informazioni e accesso al servizio di web mail: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale
Numero di telefono: 848.800.444.
Informazioni dirette presso gli uffici territoriali, fissando un appuntamento.

DATI PRESENTI E LORO MODIFICA/INTEGRAZIONE
Il contribuente, una volta scaricato il 730 precompilato, potrà accettarlo e presentarlo così com’è o apportarci modifiche.

Come già detto il 730/2016 precompilato contiene sia i redditi di lavoro percepiti (desunti dalla dichiarazione unica ex CUD), sia quelli relativi agli immobili posseduti (con eventuali variazioni risultanti al catasto) e del loro eventuale affitto, sia gli oneri e alle spese detraibili.

Riguardo a questi ultimi dal 2016 sono presenti dati inerenti:
– premi versati per assicurazioni sulla vita o contratti di previdenza complementare;
– interessi passivi sui mutui;
– vari contributi assistenziali o previdenziali;
– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
– spese sostenute per interventi sugli immobili di ristrutturazione o di risparmio energetico (quote delle detrazioni del 50% e/o del 65%);
– spese universitarie e relativi rimborsi;
– spese funebri;
– spese sanitarie (visite mediche, scontrini farmacia, ticket, etc.) e relativi rimborsi. Da queste ci risultano esclusi gli acquisti di farmaci da banco, per i quali non è prevista prescrizione medica.

I dati mancanti possono essere inseriti direttamente o tramite CAF o professionisti abilitati. Allo stesso modo possono essere corretti o integrati i dati già presenti, anagrafici e non.

Ovviamente se si apportano modifiche l’esito della liquidazione (credito o debito) viene ricalcolato e riproposto prima dell’invio/presentazione della dichiarazione.

Per ultimo, se si accetta la dichiarazione proposta senza alcuna modifica va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”; se invece sono state fatte integrazioni o modifiche si deve barrare la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata.

COME DI PRESENTA 
La presentazione del 730 può avvenire a partire dal 2 Maggio ed entro il 7 Luglio (2016 per le dichiarazioni dell’anno 2015) in una di queste modalità:
– per via telematica dal sito dell’Agenzia delle entrate con controlli, correzioni e integrazioni fatte direttamente dal contribuente;
– presso il proprio datore di lavoro (tramite il consulente del lavoro se questi presta assistenza fiscale) consegnando una delega per scaricare il 730 precompilato e tutta la documentazione necessaria;
– presso un CAF o un professionista abilitato (commercialista), consegnando una delega per scaricare il 730 precompilato e tutta la documentazione necessaria.

Come già detto il contribuente può presentare il 730 così com’è o apportarci modifiche/integrazioni, presentando la documentazione necessaria. Nel primo caso non vengono effettuati determinati controlli (a parte quelli sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni), nel secondo, se le modifiche incidono sul reddito o l’imposta, scattano tutti i controlli necessari in base alla documentazione, soprattutto relativamente agli oneri deducibili.

Responsabilità

Vi sono differenze anche sulla responsabilità. Se il contribuente presenta il 730 da solo dopo aver apportato modifiche e/o integrazioni la responsabilità per eventuali errori è sua, se invece tutto è stato fatto tramite un terzo (centro di assistenza fiscale, consulente del lavoro, professionista) la responsabilità è di chi ha compilato la dichiarazione rilasciando il visto di conformità (attestazione che garantisce la regolarità del 730).
In caso di visto di conformità infedele scatta la responsabilità diretta dell’intermediario che è tenuto al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, a meno non possa dimostrarsi che l’infedeltà del visto è stata causata dalla condotta dolosa o colposa del contribuente stesso.
In ogni caso, se entro il 10/11 dell’anno in cui è stata commessa la violazione il CAF trasmette una dichiarazione integrativa del contribuente, ovvero trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) la somma dovuta è pari alla sola sanzione (ridotta se pagata entro lo stesso 10/11). In questo caso rimane a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta e degli interessi.
Si ricorda che i CAF sono obbligati ad assicurarsi contro i casi suddetti e che i massimali dei rimborsi, fissati per legge, dal 2015 sono stati incrementati.
I controlli relativi al visto di conformità sono eseguiti dall’Agenzia delle entrate entro il secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.
(Fonte: D.lgs.241/97 art.39 modificato da D.lgs.175/2014, dal D.lgs.158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016)

Costi

I costi sono liberi, fissati autonomamente da centri di assistenza fiscale e/o professionisti. Di solito variano a seconda della complessità della dichiarazione e/o del numero dei quadri da compilare. Si può parlare di 70/80 euro per un 730 semplice fino ad arrivare a 150/200 euro in caso di dichiarazioni congiunte o particolarmente complesse. In caso di adesione ad associazioni o a CAF (abbonamenti per servizi vari) il costo potrebbe anche scendere fino a 50/60 euro.

Il 730 ordinario
Si ricorda che in ogni caso il contribuente rimane libero di rivolgersi ad un CAF facendogli compilare il 730 ex novo oppure presentando il 730 compilato autonomamente, quindi ignorando il 730 precompilato.

ESITO DELLA LIQUIDAZIONE
L’esito della presentazione del modello 730/2016 può essere un debito o un credito.
Se il contribuente ha un sostituto di imposta (datore di lavoro) che possa effettuare il conguaglio, tale esito viene gestito da questo soggetto con addebiti o accrediti in busta paga.

In caso contrario il contribuente può, tramite una funzionalità attivabile online in sede di invio della dichiarazione precompilata, pagare con il modello F24 (reso disponibile già precompilato) oppure può indicare coordinate bancarie per ricevere il rimborso.

Attenzione, però. In caso di credito di importo superiore a 4.000 euro, o se la dichiarazione presenta elementi incoerenti o sospetti, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi in via automatizzata o verificando la documentazione giustificativa, entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione (o dal termine previsto per la trasmissione, se precedente). Il rimborso del credito avviene poi non oltre il sesto mese dalla stessa data.

RIFERIMENTI NORMATIVI
– Legge 23/2014 (legge delega)
– D.lgs.175/2014 (decreto di semplificazione fiscale) che ha modificato, tra gli altri, il
– Dm 31/5/1999 n.164 art.13
– Dm 29/12/2014 (rimodulazione compensi)
– D.lgs.158/2015 art.23 (Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria) e art. 24 (Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista)
– Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 949/950/956/957

– Circolare AE n.7/E del 26/2/2015 (disciplina del “visto di conformità” rilasciato da chi offre assistenza fiscale)
– Circolare AE n.11/E del 23/3/2015 (Risposte a quesiti)
– Provvedimento AE 23/2/2015 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2014)
– Provvedimento AE 11/4/2016 (accesso alla dichiarazione precompilata redditi 2015)

LINK UTILI
Sito guida dell’Agenzia delle entrate, INFO & ASSISTENZA