Disdire il canone RAI

Come ogni anno in questo periodo, si parla del maledetto canone RAI.
Vuoi disdirlo? Ecco come fare.

Canone RAI
Il canone televisivo italiano, più comunemente noto come canone RAI, è un’imposta sulla detenzione di apparecchiature abilitati alla ricezione di radioaudizioni televisivi nazionali (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Quindi è una tassa sul possesso di qualsiasi dispositivo capace di ricevere un segnale radiotelevisivo, non sull’utilizzo o meno dell’emittente televisivo come potrebbe indurre a pensare il nome con cui è conosciuta l’imposta, Praticamente come il famigerato bollo auto. Il canone TV si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Quando Pagare?
Entro il 31 gennaio 2015 bisogna pagare 113,50 euro per il canone TV. Quest’anno non c’è stato nessun aumento della tassa, come è accaduto per il 2013 (è in vista una revisione complessiva della normativa sulla TV pubblica), ed è sempre possibile richiedere la rateizzazione del canone TV in due rate (31 gennaio ed il 31 luglio – pagamento semestrale) da 57,92 euro o quattro (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) da 30,16 euro. Conviene pagare entro la data di scadenza per non esser soggetti a sanzioni amministrative che aumentano gradualmente nel tempo.
Attenzione, circola in rete una falsa abolizione prevista dalla Corte Europea

Disdetta del canone RAI
Al verificarsi di determinate situazioni, il contribuente può richiedere regolare disdetta del canone RAI all’Agenzia delle Entrate.
La disdetta può essere richiesta se:
– il contribuente cede a terzi tutti gli apparecchi capaci di ricevere radioaudizioni nitidamente e fornisce i dati (generalità e residenza) del nuovo detentore, dichiarando di non essere in possesso di un altro apparecchio.
– il contribuente comunica di non possedere nessuno apparecchio, affermando che la presunzione secondo cui nell’abitazione si trovi un disposizione risulta errata.
– il contribuente richiede il suggelamento TV, ovvero di rendere inutilizzabili tutti i dispositivi attraverso la chiusura in appositi involucri. A tale disdetta va allegato il pagamento, tramite vaglia postale di 5.16 euro intestato a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino. Ufficio territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. Casella postale 22, 10121 – Torino (TO), indicando il numero di abbonamento del canone Tv nella causale.
– il contribuente richiede l’alienazione perché ha subito un furto o ha rottamato la TV. In tal caso va allegata la copia della ricevuta di rottamazione o della denuncia del furto fornendo comunicazione dettagliata.

Questi sono gli unici casi in cui contribuente italiano è libero di non pagare il canone RAI.
Per sapere a chi inviare la richiesta, utilizzate questa pagina

Tempistiche per la disdetta del canone RAI
La disdetta del canone RAI se effettuata:
– entro il 31 dicembre 2014, dispensa il contribuente dal pagamento già a partire dal 1 gennaio 2015;
– dopo il 1 gennaio 2015 ed entro il 30 giugno 2015, dispensa il contribuente dal pagamento dal 1 luglio 2015, salvo che quest’ultimo non abbia già provveduto al versamento dell’intera annualità perché in tal caso non è previsto alcun rimborso.

Esenzione e Rimborso del canone RAI
I cittadini italiani possono richiedere l’esenzione, presentando domanda, direttamente all’Agenzia dell’Entrate. La domanda, accompagnata da un documento di riconoscimento, costituisce dichiarazione sostitutiva e attesta il possesso dei requisiti minimi necessari all’esenzione del pagamento del canone RAI. I soggetti che possono beneficiare dell’esenzione devono avere i seguenti requisiti:
– il contribuente ha un’età pari o superiore a 75 anni, secondo quanto previsto dalla Legge 244/2007. É bene ricordare che in questo caso, l’apparecchio deve essere utilizzato dall’ultrasettantacinquenne che non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, e che, inoltre, possiede un reddito complessivo di quello del proprio coniuge convivente non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro totali annui).
–  possedere un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a 6.713,98€ nell’anno d’imposta antecedente a quello per il quale viene richiesta l’esenzione/rimborso.
– di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio.

L’agevolazione è prevista solo per il canone ordinario: non è possibile richiederla nel caso in cui l’apparecchio sia ubicato in un luogo diverso da quello di residenza. Una volta ottenuta l’esenzione, negli anni successivi non è necessario presentare nuovamente la dichiarazione se le condizioni di esenzione permangono. Perdendo i requisisti necessari all’esenzione il soggetto dovrà versare spontaneamente la quota prevista per il canone.
Ecco la pagina dedicata dell’Agenzia delle Entrate